Le nuove regole per le mascherine e quarantena | Le Faq aggiornate del Governo

Il Governo con una lista di FAQ chiarisce tutti i dubbi sulle nuove regole introdotte con il Decreto Quarantena e con gli ultimi provvedimenti emergenziali per contenere il contagio da Covid. Nello specifico, il Governo spiega nel dettaglio le nuove regole sulla quarantena e sull’utilizzo delle mascherine nel territorio nazionale.
Scopriamo insieme quali sono le regole quarantena e mascherine, l’elenco delle attività che si possono o non si possono fare senza Green Pass base, Super Green Pass e Mega Green Pass.
Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229.
Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.
La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore. In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso. Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.
Quali sono le nuove regole sulla quarantena e mascherine? Faq Governo
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?
Quando e dove si deve indossare la mascherina?
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus). L’obbligo non è comunque previsto per:- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto
- per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid 19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
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Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore. In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso. Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.




