Pensioni dicembre 2024, bonus tredicesima e quattordicesima: ecco chi avrà gli aumenti nel cedolino

Pensioni dicembre 2024, bonus tredicesima e quattordicesima
Oltre al rateo mensile, sono in arrivo la tredicesima, una maggiorazione di 154,94 euro e la quattordicesima. L'Inps ha comunicato la messa in pagamento di questi ultimi due benefici con il messaggio numero 3821 del 15 novembre 2024. Tuttavia, non tutti i pensionati riceveranno questi emolumenti, poiché la platea è limitata, sebbene numerosa. Coloro che hanno autorizzato l'accredito della pensione sul proprio conto possono segnare il 2 dicembre 2024 sul calendario: da questa data sarà possibile ricevere sia la pensione di dicembre che la tredicesima mensilità a cui si ha diritto. Inoltre, l'Inps, in collaborazione con Poste Italiane, ha predisposto un calendario per il ritiro delle pensioni di dicembre 2024, suddiviso in base all'iniziale del cognome dei beneficiari.Le date
Ecco le date:- lunedì 2 dicembre 2024: cognomi dalla A alla C
- martedì 3 dicembre 2024: cognomi dalla D alla K
- mercoledì 4 dicembre 2024: cognomi dalla L alla P
- giovedì 5 dicembre 2024: cognomi dalla Q alla Z
Bonus tredicesima e quattordicesima
Nel mese di dicembre, oltre 400.000 pensionati riceveranno un importo extra di 154,94 euro sulla loro tredicesima, un'iniziativa nota come "bonus tredicesima", introdotta nel 2001 dall'articolo 70 della legge n. 388/2000. Per le pensioni gestite attraverso sistemi integrati, il pagamento avviene in modo provvisorio a livello centrale, in attesa della verifica reddituale finale. Per le pensioni gestite dai sistemi proprietari della Gestione pubblica e dell'ex INPGI, il pagamento è effettuato dalle Strutture territoriali competenti dell'INPS, previa verifica del rispetto di tutti i requisiti necessari. L'importo aggiuntivo è destinato ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché delle pensioni obbligatorie gestite dagli enti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Pertanto, tale importo non è dovuto per le prestazioni che non sono qualificate come pensioni, le quali sono elencate di seguito: 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (solo per gli assicurati ed ex dipendenti di SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA). Inoltre, l'importo aggiuntivo non è previsto per le pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completata con tutte le quote. Sono state, inoltre, escluse dalla lavorazione:- le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
- le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2);
- le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
- le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali;
- le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero;
- le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata a cura della Struttura territorialmente competente.




