Licenziamento e disoccupazione: quando si ha diritto alla NASpI

Il licenziamento, nel diritto del lavoro, è l’atto che mette fine ad un rapporto di lavoro e viene comunicato dal datore di lavoro al dipendente attraverso una lettera di licenziamento. Ovviamente, la cessione del contratto deve essere obbligatoriamente motivata. Il licenziamento può avvenire per
- Giusta causa: quando il lavoratore è colpevole di gravi comportamenti dal punto di vista disciplinate;
- Giustificato motivo soggettivo: quando il lavoratore non adempie ai suoi compiti;
- Giustificato motivo oggettivo: in seguito a condizioni economiche non favorevoli per l’azienda. In questo caso sono possibili anche più licenziamenti.
- Dimissioni per giusta causa: quando le dimissioni del lavoratore sono dovute a comportamenti inaccettabili dell’azienda, come il mancato pagamento dello stipendio o mobbing;
- Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità: a partire da 300 giorni prima della data del parto e fino a primo anno del bambino;
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: in due casi, nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro oppure a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi in un’altra sede a più di 50 chilometri dalla propria residenza e/o raggiungibile in di 80 minuti con mezzi pubblici;
- Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione: 6 DL 22/2015;
- Licenziamento disciplinare


