Covid, il nuovo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: ecco cosa prevede

Il nuovo decreto legge sull'emergenza coronavirus pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 7 ottobre 2020 il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la conitnuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Il decreto proroga al 31 gennaio 2010 la possibilità del Governo di agire sul rischio sanitario derivante dal SARS-CoV-2, vista la proroga dello Stato di emergenza disposta con delibera del 7 ottobre 2020.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sull'emergenza coronavirus
“All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021”. Il decreto aggiungendo allo stesso citato articolo la lettera hh) dopo il comma 2 dispone: obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità




