Era stata licenziata dal bar in cui lavorava per il furto di una busta di patatine e di una birra, infilate in borsa a fine turno. Valore totale: due euro. Per il tribunale del lavoro di Bologna si tratta di un provvedimento "sproporzionato" e il licenziamento, di conseguenza, è da considerarsi illegittimo. Così si è espressa la giudice Maria Luisa Pugliese accogliendo il ricorso presentato dalla dipendente di un bar di Castel Maggiore, a cui ora spetta un risarcimento di circa 3.000 euro.
Ruba patatine e birra al bar: viene licenziata, ma per il tribunale è illegittimo
"È una sentenza importante perchè ormai da tempo la giurisprudenza si stava orientando a dire che non è tanto l'entità del furto che giustifica il licenziamento ma è sufficiente il furto in sè ad interrompere il vincolo di fiducia", commenta l'avvocata Clelia Alleri che ha assistito la lavoratrice insieme ai colleghi Bruno Laudi e Francesco Pizzuti.
"La lavoratrice era stanca"
In questo caso, invece, la giudice ha fatto "un ragionamento davvero umano, facendo riferimento al fatto che la lavoratrice era stanca, a tarda sera, dopo ore di lavoro- spiega alleri- e in questo contesto aver preso un pacco di patatine e una birra non può incidere sul rapporto di fiducia". L'episodio risale al settembre 2019 e sono ben due i licenziamenti subiti per lo stesso fatto dalla lavoratrice, all'epoca assunta con contratto part time a tempo indeterminato.
Nel primo caso il licenziamento fu impugnato tramite la Filcams-Cgil: si arrivò ad una revoca del provvedimento perchè questo non era stato preceduto da una contestazione disciplinare. Il bar, a quel punto, formulò la contestazione e ad un mese dal primo licenziamento scattò il secondo, sempre per giusta causa: è a questo atto che fa riferimento il ricorso (presentato a febbraio 2020) su cui ora si è espresso il tribunale.
La lieve gravità del fatto
Alla fine, però, per il tribunale il fatto contestato non può considerarsi di gravità tale da giustificare un licenziamento per giusta causa. Nella sentenza si fa riferimento ai pronunciamenti con cui la Cassazione ha sottolineato che la modesta entità del fatto può essere riferita non tanto alla tenuità del danno patrimoniale quanto alla tenuità del "fatto oggettivo", sotto il profilo che può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e quindi alla fiducia che l'azienda può avere nei suoi confronti.
Con questa premessa, la giudice rileva che in precedenza la lavoratrice non aveva subito altri procedimenti disciplinari e che il datore non ha potuto dimostrare che la barista avesse l'abitudine di appropriarsi di merce in vendita. Inoltre, per la giudice non può non essere tenuto in considerazione che l'episodio si è verificato quasi a fine turno, verso l'una di notte: è in questo contesto che la donna, stanca e affamata, ha ritenuto di ristorarsi e dissetarsi.
La sentenza
Comportamento senz'altro censurabile sotto il profilo disciplinare, si riconosce nella sentenza, ma imputabile più a una "debolezza" che alla volontà di violare l'obbligo fiduciario. In più, per la giudice, va in senso favorevole alla lavoratrice anche l'entità della merce sottratta: due euro circa. Per questi motivi, il licenziamento va considerato illegittimo in quanto sproporzionato: tutt'al più, per il tribunale, il gesto poteva essere punito con una sanzione conservativa dell'impiego. In conclusione, in base alle norme del jobs act la sentenza dichiara estinto il rapporto di lavoro a partire dalla data di licenziamento e condanna il bar al pagamento di un'indennità pari a tre mensilità (2.221 euro), più 667 euro come indennità di mancato preavviso. Al bar spetta anche il pagamento di 2.403 euro di spese processsuali.