Lui/lei non vuole figli: come annullare il matrimonio

Annullare il matrimonio se il coniuge non vuole figli. Come ricordato più volte dalla giurisprudenza, è possibile far dichiarare la nullità del matrimonio nel caso in cui venga accertata la volontà del coniuge di non avere figli.
Il vizio deve però essere accertato dal tribunale ecclesiastico e poi “convalidato” dal tribunale civile. Si tratta quindi di un doppio procedimento, all’esito del quale, tuttavia, è possibile cancellare completamente gli effetti del precedente matrimonio, con alcune importanti conseguenze. La prima di queste è l’impossibilità di richiedere l’assegno di mantenimento (poiché non v’è stata alcuna unione, cessano anche gli obblighi conseguenti al divorzio). La seconda è che il coniuge che intende risposarsi potrà farlo in chiesa.
Come annullare il matrimonio se il coniuge non vuole figli
Il matrimonio può essere nullo o annullabile sia per violazione delle regole del nostro codice civile che in base a quelle del diritto canonico. Iniziamo dalla prima delle due ipotesi. Rivolgendosi al tribunale civile ordinario è possibile chiedere la cancellazione del matrimonio (ossia la nullità o l’annullamento) per una serie di vizi elencati dalla legge. Questi sono:- la violenza morale o fisica (ad esempio: «Se non mi sposi ti lascio per sempre» oppure «Se mi sposi, non ti sfratterò di casa»);
- il timore di eccezionale gravità derivato da cause esterne;
- errore sull’identità dell’altro coniuge
- errore sulle qualità personali dell’altro coniuge (ad esempio una malattia fisica o psichica, una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni; condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni; stato di gravidanza, ecc.);
- simulazione (ciascuno dei coniugi può impugnare il matrimonio se prima della sua celebrazione gli sposi hanno concluso un accordo per non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti matrimoniali);
- mancanza assoluta del consenso degli sposi (come ad esempio nel matrimonio celebrato all’estero per gioco o divertimento);
- mancanza delle condizioni per contrarre matrimonio (ad es. mancanza della diversità di sesso, mancanza della libertà di stato, interdizione per infermità di mente, minore età, vincoli di parentela, ecc.).
Il termine per impugnare il matrimonio è generalmente molto breve. Nei casi in cui è possibile chiedere l’annullamento del matrimonio la relativa azione, anche se soggetta al termine di prescrizione decennale, non può essere proposta se gli sposi hanno coabitato per un anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore di eccezionale gravità oppure dalla scoperta dell’errore
Nullità del matrimonio concordatario
Il matrimonio – solo quello concordatario, ossia celebrato in chiesa – può essere nullo anche per violazione delle regole del diritto ecclesiastico. Se il matrimonio concordatario è viziato secondo le regole del diritto canonico, ciascuno dei coniugi può agire davanti alle autorità ecclesiastiche per ottenere una sentenza di nullità. Tale procedura è quindi preclusa a chi si sposa in Comune. Provenendo da un altro ordinamento giuridico, tale sentenza può produrre effetti civili in Italia solo se dopo viene convalidata dal tribunale civile. Ciò avviene con il procedimento di delibazione richiesto da uno dei coniugi. Tra le numerose cause di invalidità del matrimonio concordatario disciplinate dal diritto canonico, vi è la simulazione del consenso. Questa ricorre quando uno o entrambi i coniugi escludono, con un atto di volontà, il matrimonio (simulazione totale) negando qualsiasi valore a tale istituzione oppure negando un suo elemento o proprietà essenziale (cosiddetta bona matrimonii per cui si ha simulazione parziale) come ad esempio:- la volontà di avere figli (bonum prolis), con l’astensione da rapporti sessuali o l’uso di anticoncezionali o tramite l’aborto;
- l’indissolubilità del vincolo;
- l’obbligo di fedeltà;
- l’obbligo di perseguire il bene comune della coppia (bonum coniugum), non costituendo una relazione interpersonale;
- la sacralità del matrimonio (bonum sacramenti), sposandosi solo per ragioni di opportunità sociale.
Nullità matrimonio se lui/lei non vuole figli
Per ottenere l’annullamento del matrimonio in caso di riserva mentale (come il fatto di non credere nell’indissolubilità del matrimonio o nel non volere avere figli) è necessario che tale riserva sia stata manifestata all’altro coniuge e da questi sia stata ignorata. Se, invece, non è stata mai manifestata, ed è rimasta solo “a livello interiore”, non si può chiedere l’annullamento.L’escamotage è spesso utilizzato da alcuni mariti che, chiedendo – grazie alle “maniche larghe” di alcuni tribunali ecclesiastici – la nullità del matrimonio, cercano di ottenere anche l’annullamento di ogni obbligo relativo al versamento dell’assegno di mantenimento.
Come chiedere la nullità del matrimonio se lui/lei non vuole figli
Dall’8 dicembre 2015 è in vigore una nuova disciplina che ha riformato il processo canonico per le cause di nullità del matrimonio concordatario (essa è stata introdotta da due provvedimenti “Motu proprio” di Papa Francesco del 15 agosto 2015 che hanno modificato il CIC). La riforma ha semplificato la procedura e reso più rapido e accessibile tale processo.- è stato celebrato il matrimonio;
- uno o entrambi i coniugi hanno il proprio domicilio;
- di fatto si devono raccogliere la maggior parte delle prove.
- udienza preliminare denominata contestazione della lite nella quale è definito l’oggetto della controversia ossia è determinato il capo di nullità su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi;
- istruzione della causa in cui sono raccolti tutti gli elementi di prova. Essa prevede l’audizione dei coniugi e dei testimoni indicati dalle parti e, per le cause particolarmente complesse, l’intervento di un perito specialista (psicologo, psichiatra, ginecologo o andrologo, a seconda del caso specifico da sottoporre a indagine), nominato dal giudice;
- fase decisoria in cui il collegio si riunisce a porte chiuse nel giorno e all’ora prefissati per valutare tutto il materiale probatorio raccolto ed emettere il parere conclusivo sulla causa. Il dispositivo circa la nullità o meno del matrimonio viene votato dai giudici a maggioranza assoluta;
- stesura della sentenza in cui vengono pubblicate le motivazioni alla base della decisione.
- la domanda è proposta da entrambi i coniugi, o da uno di essi, col consenso dell’altro;
- ricorrono circostanze di fatti e persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedono un’inchiesta o un’istruzione accurata e rendono manifesta la nullità.
- mancanza di fede che porta a simulare il consenso;
- brevità della convivenza coniugale;
- aborto procurato per impedire la procreazione;
- ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo;
- occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione;
- occultamento doloso di una precedente carcerazione;
- causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna;
- violenza fisica inferta per estorcere il consenso;
- mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.




