Addio
mantenimento al
figlio laureato se non si impegna a trovare
lavoro, l'ultima
sentenza della
Corte di Cassazione: un giovane laureato deve entrare nel mondo del lavoro senza indugi, per non gravare sulle spalle dei genitori, in attesa dell'impiego dei sogni.
Le
motivazioni della
Suprema Corte, che ha dato torto alla madre di un 27enne, la quale chiedeva il mantenimento all'ex marito anche per il figlio più adulto, che non trovava lavoro.
Cassazione: niente mantenimento al figlio laureato che non si impegna a trovare lavoro
Non spetta al genitore mantenere il figlio 27enne, se non prova di essersi dato da fare nella ricerca di un lavoro ridimensionando le sue aspirazioni, senza aspettare il lavoro perfetto: è questo quanto ribadito dalla Cassazione nell'
ordinanza n. 29779/2020, che ha richiamato la sua recente ordinanza
n. 17183/2020 nel rigettare il ricorso di una madre, dopo che la
Corte d'Appello, pronunciandosi sulla sentenza di divorzio dei coniugi, aveva riforma in parte la sentenza di primo grado, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di un solo figlio corrispondendo un assegno mensile di 200 euro.
Nessuna indipendenza economica del figlio maggiore
La madre però ricorre il Cassazione sollevando i seguenti due
motivi: con il primo fa presente che il giudice territoriale, senza valutare la situazione economica delle parti, ha riconosciuto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di un solo figlio, senza nulla disporre in favore del figlio maggiore, considerato autonomo solo in ragione dell'età (27 anni), nonostante l'assenza di prove sulla sua raggiunta indipendenza economica.
Ricorso respinto
Con il secondo invece lamenta l'omesso esame di quanto indicato nel ricorso introduttivo, che avrebbe dovuto condurre la Corte a un diverso giudizio sull'indipendenza economica del figlio. La Corte però con l'
ordinanza n. 29779/2020 respinge il
ricorso perché la Corte ha motivato correttamente le ragioni dell'assegnazione della
casa coniugale e del riconoscimento del contributo al mantenimento in favore di uno solo dei figli.
Il figlio non si è impegnato a cercare lavoro
Non è stato dimostrato in corso di causa il
mancato svolgimento di un'
attività lavorativa in grado di rendere economicamente indipendente anche solo in parte il figlio ventisettenne, così come non risulta che lo stesso si sia adoperato per cercare
opportunità lavorative consone alle sue
aspirazioni e attitudini.
La motivazione della sentenza
Deve quindi essere modificata la motivazione del
provvedimento impugnato in quanto la Cassazione di recente ha affermato che:
"il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni".