Castelfranco in Miscano, i redditi dei politici: quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri?

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Castelfranco in Miscano? Ecco i redditi del sindaco , degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall'amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Castelfranco in Miscano?
Nessuno degli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Castelfranco in Miscano i propri dati reddituali. Il sindaco Antonio Pio Morcone, i membri della giunta e del consiglio comunale non hanno comunicato i redditi.Comune di Castelfranco in Miscano: i redditi degli amministratori
- Antonio Pio Morcone (sindaco):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
- Ivan Scinto (vicesindaco):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
- Angela D'Agostino (assessore):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
- Michele D'Onofrio (consigliere comunale):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
- Emilio De Leonardis (consigliere comunale):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
- Daniele Doto (consigliere comunale):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
- Lucia Incoronata Abbondandolo (consigliere comunale):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
- Leonardo Roberti (consigliere comunale):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Bruno Verrilli (consigliere comunale):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
- Pietro Giallonardo (consigliere comunale):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
- Lucia Maniero (consigliere comunale):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
- Massimo Michele Panella (consigliere comunale):
- Indennità di carica 2016: 0 euro
- Reddito: non comunicato
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016 Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."
- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

